Onorevoli Colleghi! - L'articolo 4, primo comma, numero 5), della legge 23 gennaio 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, stabiliva che la ricerca e la sperimentazione clinica e sugli animali, a fini farmacologici, devono essere regolate con legge dello Stato.
Lo Stato, sollecitato dalle direttive comunitarie sulle specialità medicinali per uso umano, emanava il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
Successivamente, il Governo emanava il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 161. Tale decreto, decaduto, è stato reiterato con il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 291, (Atto Senato n. 613), respinto, a sua volta, in Assemblea.
Marginalmente, il problema è stato poi affrontato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
Nella prospettiva di far rendere al Servizio sanitario nazionale, in relazione alla ricerca farmacologica, un servizio più efficiente al mondo del malato, onorevoli colleghi, si rende necessario sottoporre all'approvazione del potere legislativo una proposta di legge che, in aggiunta alle norme esistenti, regolamenti la ricerca farmacologica in generale.
Poiché non esiste nella nostra legislazione alcuna normativa particolare sulla ricerca farmacologica circa le malattie rare, per cui la loro cura è «orfana», si rende ancor più urgente emanare apposite norme di regolamentazione dell'attività di ricerca e di incentivazione economico-finanziaria dei cosiddetti «farmaci orfani» (orphan drugs).
A livello internazionale una simile legislazione esiste negli Stati Uniti e in Giappone.
L'Unione europea si è preoccupata di emanare, per linee generali, direttive agli Stati aderenti. Nessuno Stato europeo, neanche quello italiano, ha legiferato in